IL PRETORE
   Letti  gli  atti  del  proc.  n.  8523/98 r.g.p. a carico di Felici
 Vincenzo, imputato del reato p. e p. dall'art. 221 r.d. n.  1265/1934
 e successive modifiche;
   Udite le parti;
   Ritenuto  che  ai  fini  della  decisione del giudizio e' rilevante
 stabilire se la  violazione  contestata  dal  prevenuto  sia  tuttora
 penalmente sanzionata, trattandosi dell'oggetto dell'imputazione;
   Considerato  che,  secondo  il diritto vivente ed in particolare la
 giurisprudenza di legittimita' nel  suo  piu'  alto  consesso  (Cass.
 pen.  sez.  un.  c.c.,  11  giugno 1996, n. 6, depositato il 6 luglio
 1996), attualmente la mancanza di licenza di  agibilita'  costituisce
 ancora  una  fattispecie  astratta  di  reato,  nonostante l'espressa
 abrogazione del comma primo del predetto art. 221 ad opera  dell'art.
 5 del  d.P.R.  n. 425/1994;
   Atteso  che  a  tale  conclusione la giurisprudenza perviene in via
 interpretativa rilevando che l'art.  4  del  d.P.R.  n.  425/1994  ha
 sostanzialmente  sostituito  il  primo  comma  dell'art.    221  r.d.
 1265/1934 per quanto riguarda le modalita' di rilascio della  licenza
 di  agibilita'  con  la  conseguenza  che la testuale espressione del
 secondo comma del predetto art. 221 "il proprietario che contravvenga
 alle disposizioni del presente articolo e' punito  con  l'ammenda  da
 lire  quarantamila  a lire quattrocentomila" deve intendersi riferita
 all'art. 4 del citato d.P.R. che avrebbe sostituito il precetto della
 detta sanzione;
   Ritenuto che  non  e'  manifestamente  infondata  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  5  d.P.R.  n. 425/1994 nella
 parte in cui limita l'abrogazione dell'art. 221 r.d. n. 1265/1934  al
 solo   primo  comma  per  contrasto  con  gli  artt.  3  e  25  della
 Costituzione  per  violazione  dei    principi  di  ragionevolezza  e
 tassativita' delle norme penali;
   Considerato  che  a  detta  soluzione deve pervenirsi sulla base di
 un'osservazione testuale, poiche' la sanzione di cui al secondo comma
 dell'art. 221 r.d. citato e' riferita alla violazione di un  precetto
 espressamente individuato nel primo comma del predetto articolo, oggi
 non piu' vigente;
   Ritenuto  che  per  l'autorevole  interpretazione  data dal Supremo
 collegio al combinato disposto degli artt. 221 r.d. n. 1265/1934 e  4
 e  5  d.P.R.  n. 425/1994 si deve si deve ritenere che attualmente la
 sanzione di cui all'art. 221 citato si riferisca al precetto contenuo
 nell'art. 4 del menzionato d.P.R.;
   Atteso   che   cio'   contrasta   con   il  principio  generale  di
 ragionevolezza delle norme poiche' con interpretazione  estensiva  si
 riferisce  un  dato  testuale,  ossia  il riferimento letterale ad un
 comma abrogato contenuto nel medesimo art. 221 r.d. cit., ad un'altra
 disposizione, ossia il predetto art. 4 d.P.R. cit.;
   Ritenuto che cio' contrasta con il principio di tassativita'  delle
 norme  penali  poiche'  con  operazione ermeneutica si restituisce un
 precetto ad una sanzione che ne e' priva allargando impropriamente la
 sfera dell'illecito penale e ponendo il cittadino, destinatario delle
 norme penali, nella  sostanziale  impossibilita'  di  individuare  il
 precetto della sanzione di cui all'art. 221 cit;
   Visto l'art. 23 legge n. 87/57;